Definitivi da febbraio 2019 i requisiti introdotti con il nuovo Codice sulla crisi d’impresa (D. Lgs 12/2019), che comportano ora anche le piccole società e le cooperative la nomina di un soggetto che adempia alla Revisione contabile.
Se pure l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresenta un obbligo per le imprese, costituisce al tempo stesso una notevole opportunitàche consente all’imprenditore una visione globale dei processi gestionali.
L’impresa, dotandosi di un efficace sistema di controllo interno, ivi compreso l’organo di di controllo o del revisore contabile, sarà in grado di costruire adeguati assetti gestionali.
Sarà un’impresa in grado di individuare segnali di squilibrio ed evitare situazioni di crisi e di preservare la continuità aziendale. Grazie al suo sistema di controllo interno, l’impresa sarà maggiormente capace di affrontare le criticità e cogliere le opportunità, generando valore per gli stakeholders.
Nella versione modificata l’art. 2477 c.c. recita testualmente:
“L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore contabile è quindi obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
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